L’art. 1 della Legge 56/89 definisce:
“La professione di psicologo comprende l’uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito.”
Per diventare Psicologo in Italia è necessario :
- Una laurea magistrale in Psicologia (Laurea triennale + Laurea Specialistica),
- 1 anno di tirocinio post-lauream di 1000 ore
- sostenere un Esame di Stato (che attualmente prevede 4 prove, una teorica, un caso clinico, un progetto e una prova orale)
- l’iscrizione all’Albo professionale di una regione o Provincia italiana.
L’articolazione di questo lungo percorso è a tutela degli utenti che si rivolgono ai professionisti sapendo di interagire con figure qualificate e competenti rispetto la salute e la malattia.
Lo psicologo iscritto all’Albo è inoltre vincolato al rispetto del Codice Deontologico, pensato come strumento normativo a tutela del professionista, dei suoi pazienti, dei colleghi e della comunità.
Sono abilitati all’esercizio dell’attività di Psicologo solo i professionisti iscritti all’Albo, a cui i cittadini possono fare riferimento per verificare se un professionista è abilitato. Senza l’iscrizione all’Albo – Sez. A – non si è Psicologi, ma soltanto dottori in Psicologia e non si può esercitare la professione.
Gli eventuali casi di esercizio abusivo devono essere segnalati all’Ordine degli Psicologi della regione di riferimento.